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ACCADEMIA MULTIDISCIPLINARE DI POSTUROLOGIA

STATUTO

TITOLO I
Costituzione, competenze, scopo, sede, durata, mezzi

Articolo 1
Generalità - Sede - Durata

E' costituita la Associazione denominata
ACCADEMIA MULTIDISCIPLINARE DI POSTUROLOGIA
E' una Associazione multidisciplinare che si prefigge di studiare la postura, di realizzare sistemi e metodi per la diagnosi, dalle ergonomiche alle mediche, di studiare la realizzazione dei trattamenti delle alterazioni e/o delle patologie ad essa correlate, di integrare le soluzioni alle problematiche posturali rese operative separatamente dalle varie discipline tra le stesse.
L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, ed ha sede in Firenze, Via della Mattonaia n. 23/r.
L'Associazione ha durata illimitata.


Articolo 2
Competenze

L'Associazione, nel rispetto prioritario dell'interdisciplinarietà, individua aree di competenze:
- Algologia;
- Biologia ad indirizzo biomedico;
- Chiropratica o Osteopatia;
- Chirurgia maxillo-facciale;
- Chirurgia Ortopedica;
- Medicina Fisica e Riabilitazione;
- Medicina Legale;
- Odontoiatria;
- Otorinolaringoiatria e Aulogia;
- Tecnica Ortopedica Ergonomia;
- Tecnica della Riabilitazione.
Possono, altresì, essere individuate altre aree di competenza in relazione all'evoluzione della ricerca scientifica nel campo della postura.


Articolo 3
Scopi

L'Associazione si prefigge, nel rispetto delle direttive Nazionali e Comunitarie, i seguenti scopi:
1 - promuovere, senza limitazioni territoriali e temporali, la ricerca e lo studio multidisciplinare in materia di postura umana e la pubblicazione dei risultati;
2 - organizzare corsi di formazione, manifestazioni culturali, congressi, seminari, meeting, dibattiti e tutto quanto possa risultare di interesse ed utilità nel settore;
3 - ricercare la cooperazione e la collaborazione con persone singole, associazioni ed istituzioni pubbliche e private perseguenti i medesimi scopi;
4 - attivare sinergie di lavoro preventive e/o curative per l'ottimizzazione funzionale posturale.


Articolo 4
Mezzi

Al fine del raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati, con società o persone singole, oltre che con strutture di ricerca e studio nelle aree di competenza.
L'Associazione può inoltre istituire e/o promuovere borse di studio inerenti il settore posturologico.
L'Associazione concede il patrocinio ad istituzioni culturali inerenti principalmente la postura dell'uomo.


TITOLO II

Struttura - Organi dell'Accademia


Articolo 5
Associati

Gli Associati possono avere le qualifiche di
- Soci Fondatori,
- Soci Ordinari,
- Soci Sostenitori,
- Soci Onorari
Soci Fondatori: sono i firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione.
Soci Ordinari: sono le persone fisiche interessate alle attività ed agli scopi previsti dallo Statuto ed appartenenti alle aree di competenza.
Soci Sostenitori: sono Istituti, Enti, Società, persone fisiche che sostengono moralmente e materialmente le attività dell'Associazione.
Soci Onorari: sono Istituti, Enti, Società persone fisiche benemerite nei confronti dell'Associazione e non hanno diritto di voto.
Sono considerati Soci Effettivi: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, ed i Soci Sostenitori (per gli Istituti, Enti, etc. nella persona del legale rappresentante).
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie di soci non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.


Articolo 6
Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci sono tenuti a rispettare lo Statuto dell'Accademia, rendere partecipi gli altri Associati del proprio patrimonio culturale, segnalare al Consiglio Direttivo quanti gettano discredito sull'Accademia stessa, provvedere al pagamento della quota associativa.
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di fruire dei vantaggi inerenti a fini e alle attività dell'Accademia.
Le attività necessarie al raggiungimento dello scopo sociale sono svolte in modo volontario da tutti gli Associati nelle aree di loro specifica competenza.


Articolo 7
Domanda di iscrizione, decadenza, dimissioni, espulsione

La domanda di iscrizione comporta la conoscenza e l'accettazione dello Statuto e del Regolamento.
Essa va presentata al Consiglio Direttivo.
L'aspirante Associato come Socio Ordinario, dovrà presentare domanda di ammissione redatta su apposito modulo.
Dovranno riferire sul suo conto tre Soci Ordinari i quali attesteranno di riconoscere nell'aspirante le qualità necessarie per l'appartenenza dell'Associazione e ne garantiranno in proprio nei confronti dell'Associazione controfirmando la domanda stessa.
Il Vice Presidente nomina una Commissione del Consiglio Direttivo apposita per l'esame dell'aspirante Socio Ordinario, composta da tre Associati di aree diverse con il compito di controllare le qualità intellettuali, di rettitudine ed economiche necessarie per poter entrare a far parte dell'Associazione. Il documento di assenso emesso dalla Commissione per l'esame dell'aspirante Socio Ordinario viene sottoposto al Consiglio Direttivo che potrà insindacabilmente accettarlo o respingerlo senza dovere in alcuna maniera motivare la sua decisione.
Una volta accettato il neo-socio dovrà immediatamente versare la quota sociale per l'anno in corso.
La quota sociale deve essere versata dal socio entro il 28 Febbraio di ogni anno; il mancato pagamento di essa è causa di decadenza da socio.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte.
La qualità di Associato può decadere per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, per morte o per esclusione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.


Articolo 8
Soci Onorari e Sostenitori

I Soci Onorari ed i Soci Sostenitori vengono indicati da membri del Consiglio Direttivo, successivamente dal Consiglio Direttivo votati ed infine presentati all'assemblea che ratificherà la loro iscrizione.

Articolo 9
Gli Organi Associativi
Composizione

Gli Organi Associativi sono:
- l'assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo ed eventuali Commissioni
- il Presidente dell'Associazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei probiviri.


Articolo 10
L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
Essa è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione, in regola con il pagamento delle quote sociali, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli Associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti.
L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta, notificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Detta comunicazione potrà contenere anche la data della seconda comunicazione.
L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni per eleggere il Consiglio Direttivo, due membri del Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata a richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci Effettivi o per ragioni gravi e motivate dal Presidente.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 21 del Codice Civile.
Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea e, se lo ritiene necessario e nei casi previsti, due Associati con il compito di Scrutatori.
Ogni Associato maggiorenne, indipendentemente dall'area di competenza, e, ad esclusione dei Soci Onorari, ha uguale diritto di voto per l'approvazione di quanto previsto nell'ordine del giorno.
Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato avente diritto di voto mediante delega scritta.
Ogni Associato può essere portatore di una sola delega.
L'Assemblea delibera sugli indirizzi, direttive generali dell'Associazione, sul bilancio consuntivo e preventivo.
Ratifica, infine, la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri e su quanto ad essa demandato dalla Legge e/o dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.
Delle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Articolo 11
Modifiche allo Statuto

Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato da una Assemblea Straordinaria degli Associati con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli aventi diritto.


Articolo 12
Il Consiglio Direttivo
Composizione e compiti

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Ordinaria degli Associati, avente durata triennale.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo, possono essere attribuite le seguenti cariche
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario Generale;
- Sottosegretario Culturale;
- Sottosegretario per l'Esterno;
- Tesoriere
- Consigliere.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, per il raggiungimento degli scopi sociali, in particolare ha i seguenti compiti:
- vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
- amministra l'Associazione;
- accetta i nuovi Soci e nomina quelli Sostenitori ed Onorari;
- recepisce e formula le modifiche dello Statuto che vengono poi approvate dall'Assemblea costituita dalla maggioranza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto;
- emana circolari;
- nomina, eventualmente, il Direttore ed il Vice Direttore degli organi di stampa;
- esprime parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria annuale.
Il Consiglio Direttivo delega uno o più Associati a rappresentare l'Associazione in tutte le sedi opportune.
Il Consiglio Direttivo redige inoltre un Regolamento dell'Associazione, che può essere modificato dal Consiglio stesso.
Inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Commissioni con poteri e compiti stabiliti dallo stesso all'atto della costituzione.
Il primo Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti tra i Soci Fondatori, per la durata temporale di tre anni.
I successivi Consigli Direttivi sono composti da sette Soci Ordinari.
I Soci Fondatori, fin quando iscritti, devono rappresentare nei successivi Consigli Direttivi almeno i quattro quinti (4/5) dei membri.
In mancanza dei Soci Fondatori i membri del Consiglio saranno presentati da Soci Ordinari aventi più vecchia data associativa.
Il Consiglio Direttivo uscente controlla, attraverso un'apposita Commissione, la validità delle candidature.
La nomina a componente del Consiglio Direttivo è subordinata al possesso ininterrotto della qualifica di Socio Ordinario per un periodo non inferiore a tre anni, salvo deroga approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
Convocazioni, delibere
Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, con indicazione dell'ordine del giorno, sede ed ora di convocazione, o quando ne sia fatta la richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a cura del Presidente mediante comunicazione scritta.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni di natura finanziaria dovranno essere prese con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in assenza di questi, dal Consigliere con maggior anzianità associativa.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio sono impugnabili dinanzi all'Assemblea dei Soci.
Il Presidente del Consiglio Direttivo presenzia le riunioni del Consiglio e lo riunisce.
Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo fa le veci del Presidente ogni qualvolta si presenti la necessità.
Il Segretario del Consiglio Direttivo, nominato di volta in volta tra i Consiglieri dal Presidente, redige i verbali delle riunioni di Consiglio.

Istituzione di Commissioni
Il Consiglio Direttivo può istituire delle Commissioni, cioè gruppi di lavoro, che prendono in esame argomenti di interesse associativo proposti da un membro del Consiglio Direttivo.
Il Presidente della Commissione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra gli Associati che hanno maggior attinenza con l'argomento.
Le Commissioni, al termine del lavoro, redigono un documento conclusivo che verrà portato all'attenzione del Consiglio Direttivo e, ove opportuno, all'attenzione dell'Assemblea dei Soci.
Le Commissioni possono essere permanenti o momentanee e si sciolgono automaticamente con la presentazione del documento conclusivo al Consiglio Direttivo e possono essere rinnovate.
E' prevista una Commissione temporanea di verifica dei poteri costituita dal Tesoriere, che ne è il Presidente e da due Consiglieri.

Rinunce, decadenza, sostituzioni
Il Consigliere che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio.
Il Consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive decade dalla carica.
La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e comunicata all'Assemblea degli Associati.
Se nel corso del mandato rimangono vacanti alcune cariche del Consiglio Direttivo, lo stesso, tenuto conto delle modalità di costituzione, coopta i nuovi membri che decadono al termine del mandato dei Consiglieri sostituiti.


Articolo 13
Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi, cura l'esecuzione degli atti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e può esercitare tutti i poteri del Consiglio, nessuno escluso, purché gli siano stati precedentemente delegati dal Consiglio stesso.
Il Presidente dura in carica un triennio, firma ogni atto riguardante l'ordinaria amministrazione sino all'importo definito, annualmente, con delibera del Consiglio Direttivo; il Presidente non può essere rieletto più di due volte consecutive.
Il Presidente gestisce l'attività economica e finanziaria dell'Associazione, firmando i mandati unitamente al Tesoriere.
Il Presidente dell'Associazione convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede.
Può delegare il potere di rappresentanza e revocare le deleghe conferite.
Propone inoltre i nominativi dei Segretari.
In caso di sua assenza od impedimento, delega il Vice Presidente a funzioni vicarianti.
In caso di dimissioni o di assenza definitiva, il Vice Presidente in carica assume la presidenza ed il Consiglio Direttivo coopta un nuovo Consigliere.
Il nuovo Presidente rimarrà in carica fino alla fine del mandato del Presidente sostituito.


Articolo 14
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e con le modalità previsti nell'articolo precedente.
Il Vice Presidente dell'Associazione è il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente concorda con il Presidente le modalità organizzative delle Segreterie.
Il Vice Presidente nomina la Commissione di Selezione dell'aspirante Socio Ordinario composta da tre Associati di aree diverse i quali controlleranno le qualità intellettuali, di rettitudine ed economiche necessarie per poter entrare a far parte dell'Associazione.
Il Vice Presidente ha funzione di coordinamento e di presidenza del Collegio dei Probiviri.


Articolo 15
Il Segretario Generale

Il Segretario Generale cura i rapporti tra tutti gli Associati al fine di attivare sinergie di lavoro per l'ottimizzazione degli scopi dell'Associazione.
Il Segretario si deve avvalere di adeguato staff organizzativo quali i Sottosegretari.


Articolo 16
Il Sottosegretario per i rapporti Esterni

Il Sottosegretario per i rapporti con l'Esterno cura i rapporti tra l'Associazione ed Associazioni ed Istituzioni pubbliche e private perseguenti i medesimi scopi, organizzando manifestazioni culturali, congressi, seminari, meeting, dibattiti e tutto quanto possa risultare di interesse ed utilità nel settore.
Il Sottosegretario per i rapporti Esterni si deve avvalere di adeguato staff organizzativo in accordo con il Segretario Generale, sentiti i pareri del Presidente e del Vice Presidente.


Articolo 17
Il Sottosegretario Culturale

Il Sottosegretario Culturale promuove la ricerca e lo studio interdisciplinare in materia di postura umana e la pubblicazione dei risultati.
A tal fine il Sottosegretario si avvarrà del rappresentante dell'area specifica facente parte del Consiglio Direttivo, ove sia possibile.
Il Sottosegretario Culturale si deve avvalere di adeguato staff organizzativo in accordo con il Segretario Generale, sentiti i pareri del Presidente e del Vice Presidente.


Articolo 18
Il Tesoriere

Il Tesoriere coordina, con il Presidente, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
Su delega del Presidente apre e chiude posizioni bancarie, postali e tutta la parte economica di pertinenza dell'Associazione.
I poteri del Tesoriere sono strettamente limitati alle funzioni suddette, tutto ciò che non è sopra scritto deve essere autorizzato con delega del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere redige i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione che devono essere controllati dal Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente presentati al Consiglio Direttivo convocato a questo scopo.


Articolo 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione economica, finanziaria e contabile dell'Associazione, avendo accesso a qualsiasi documento inerente la gestione, esamina e controlla il conto consuntivo redatto dal Tesoriere prima che sia approvato dal Consiglio Direttivo, redige una relazione annuale sulla gestione dell'Associazione, emette pareri su richiesta del Tesoriere.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da membri, anche esterni all'Associazione, eletti dall'Assemblea dei Soci che vota tre membri quali Revisori Effettivi ed uno quale Revisore Supplente.
La durata del loro incarico è triennale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato in prima seduta dal membro che ha riportato il maggior numero di voti tra i Revisori Effettivi.
Nella prima riunione, elegge il Presidente che nelle successive riunioni convoca il Collegio.


Articolo 20
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri: il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, che lo presiede, due membri indicati dal Consiglio Direttivo e due membri eletti dall'Assemblea.
Nella sua prima riunione il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Vice Presidente ed il Segretario.
Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:
- decide in 2° grado sui ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti emessi dal Consiglio Direttivo;
- vigila sull'osservanza delle norme statuarie da parte dei vari organi associativi.
Il Collegio dei Probiviri adotta i seguenti provvedimenti: proscioglimento, avvertimento, censura, sospensione temporanea, esclusione.
I suoi provvedimenti sono definitivi ed inappellabili.
Nei casi di contestazione agli Organi Associativi, se ravvisa comportamenti censurabili, il Collegio dei Probiviri informa il Consiglio Direttivo.

TITOLO III
Patrimonio


Articolo 21
Costituzione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dall'utile derivante dalle attività svolte e dalla partecipazione ad attività similari;
- dalle quote associative;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Nessun diritto può essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli iscritti.
I beni immobili di proprietà dell'Associazione non possono essere alienati né può esserne mutata la destinazione senza la delibera favorevole dell'Assemblea.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla Legge.


Articolo 22
Termini

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.


Articolo 23
Finanziamenti

Eventuali finanziamenti posti in essere dai membri del Consiglio Direttivo e/o degli Associati a favore dell'Associazione stessa sono effettuati con modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV
Scioglimento e Liquidazione, Rinvio


Articolo 24
Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'Art. 21 del Codice Civile, la quale nomina un Collegio di Liquidatori composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette che provvederà con pieni poteri alla liquidazione del patrimonio sociale secondo i criteri dettati dalla Legge per le Associazioni riconosciute.
Quanto residuerà esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.


Articolo 25
Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in quanto compatibili.